Amministrazione Trasparente
Riferimenti normativi: D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art. 26, c.2, Art. 27
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , di importo superiore a mille euro.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’ articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; PER IMPORTI SUPERIORI A 100
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’ articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE: non presente
ATTI DI CONCESSIONE PER IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO: non presenti
TABELLE CON ELENCO BENEFICIARI PER IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO: non presenti